Napolitano promulga Lodo Alfano

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
cuore77
00giovedì 24 luglio 2008 09:47

Il testo, di un solo articolo, prevede che i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri siano sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione.

La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione. In dettaglio il comma 1 del provvedimento prevede che nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, la sospensione riguarda i reati extrafunzionali, dato che i cosiddetti «reati funzionali» rientrano nella disciplina già prevista dalle norme costituzionali, secondo cui il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; mentre il Presidente del Consiglio dei ministri, per i predetti reati, può essere sottoposto alla giurisdizione ordinaria, dopo la decisione di rinvio a giudizio adottata dal tribunale dei ministri e, in ogni caso, previa autorizzazione della Camera di appartenenza. Il comma 1 prevede, inoltre, che la sospensione del processo opera anche in relazione a fatti commessi anteriormente all'assunzione della carica o della funzione.

Il comma 2 prevede che, in ogni momento, l'imputato può rinunciare alla sospensione, anche attraverso il difensore munito di procura speciale. Questa disposizione esclude l'automatismo della sospensione, tutelando il diritto di difesa dell'imputato, che può volontariamente decidere di affrontare il processo senza doversi dimettere dalla carica ricoperta.

Il comma 3 consente al giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, di acquisire, nel processo sospeso, le prove non rinviabili. Si tratta di una norma che, escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali, salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.

Il comma 4 prevede che, in caso di sospensione del processo, è sospeso anche il corso della prescrizione dei reati in esso contestati, secondo il meccanismo generale previsto dall'articolo 159 del codice penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Il comma 5 prevede che la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione. La diversa durata delle quattro cariche e la possibilità di una nuova nomina del Presidente del Consiglio dei ministri hanno tuttavia imposto di prevedere, per quest'ultima carica, una limitata eccezione alla regola della non reiterabilità, nel caso del nuovo incarico assunto nella stessa legislatura.

Il comma 6 prevede la possibilità, per la parte civile, di trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Tale deroga non soltanto è compatibile con i princìpi generali - posto che la rinuncia agli atti del giudizio, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale, non preclude la riproposizione della domanda - ma è una scelta costituzionalmente obbligata, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 24 del 2004, al fine di evitare che la posizione della parte subisca gli effetti della sospensione del processo penale. Per apprestare una piena tutela del diritto della parte civile viene, inoltre, previsto che, in caso di riproposizione della domanda in sede civile, la causa debba essere trattata con priorità, attraverso la riduzione del termine per comparire.

Il comma 7 contiene una disposizione transitoria, che estende la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 8 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Ludovico Fraia) (22 luglio 2008)

cuore77
00giovedì 24 luglio 2008 09:50
Ma ecco la "chicca"

L’emendamento al ddl sicurezza che sospendeva per un anno i processi con la sicurezza non c’entrava niente. Serviva solo a salvare Berlusconi dal processo Mills, almeno per un anno. Infatti sarà ritirato perché il ministro della Giustizia ha trovato una soluzione ancora migliore: sospendere tutti i processi per le quattro più alte cariche dello stato. In questo modo il suo capo, Berlusconi, è salvo per i prossimi cinque anni. Ma se gli va bene sarà salvo per 12 anni visto che è il candidato più probabile a succedere a Napolitano. Insomma. Nella per noi peggiore delle ipotesi il processo Mills riprenderà nel 2020, quando Berlusconi avrà 83 anni. Lunga vita al premier, se vogliamo sapere se è colpevole o innocente.


[SM=g1387669] [SM=g1387669] [SM=g1387669]


Ps: Ammetto che quest'ultimo articolo è "di parte" [SM=g1412273]
Stufa2000
00giovedì 24 luglio 2008 09:56
commento di parte: tutto ciò non accadrebbe se in Italia chi ha sospesi, processi in corso, imputazioni etc etc.... non potesse accedere alla carica politica

sono sempre più rassegnata [SM=g1410076] [SM=g1410076]
frogguzza
00giovedì 24 luglio 2008 16:43
[SM=g1338504] [SM=g1338504] [SM=g1338504]


Con tutti i problemi che ci sono in Italia.............lui ha ben visto di pararsi il suo kulo per primo!! [SM=g8171]


Rassegnamoci!!! [SM=g8171] [SM=g8171] [SM=g8171]


Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 19:59.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com