Sentenza che mi lascia un pò perplessa.....

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PANTERA AFRICANA
00mercoledì 24 settembre 2008 09:42
Deve prendersi la colpa del divorzio e rinunciare al mantenimento la ex che si e' rifiutata di seguire il marito nei suoi spostamenti lavorativi e che se ne e' andata a dormire in un'altra stanza. E' quanto si evince dalla sentenza 23885 depositata il 19 settembre dalla Corte di Cassazione e con la quale e' stato respinto il ricorso di una donna che si era vista revocare il mantenimento di 3.000 euro, accordatole nel 2003 dal Tribunale di Ivrea, dalla Corte d'appello di Torino.

In particolare la prima decisione era stata cambiata perche' lei se ne era andata a dormire nella stanza del figlio e si era sempre rifiutata di seguire il marito nei suoi trasferimenti di lavoro. Due motivi sufficienti, questi, per far cambiare idea alla corte d'appello che le ha addebitato la separazione togliendole i 3.000 euro di mantenimento. Per riottenere l'assegno la donna ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo: la Prima Sezione Civile lo ha respinto condividendo la decisione dei giudici di merito che "in riferimento alla domanda di addebito" l'avevano respinta perche' alcuni comportamenti della donna "avevano determinato il fallimento dell'unione coniugale".

Fra questi, "il ripetuto rifiuto da parte della moglie di trasferirsi con il figlio da Ivrea a Reggio Emilia e poi a Firenze, citta' in cui egli doveva permanere per gran parte della settimana per via della sua attivita' lavorativa"; e poi "l'iniziativa della moglie di dormire nella stanza del figlio e non piu' con lui".
PANTERA AFRICANA
00mercoledì 24 settembre 2008 09:48
Ma la cosa che mi ha lasciato più perplessa è stato il sentire dire che in fase di separazione, qual'ora non si voglia perdere il diritto al mantenimento, il coniuge offeso deve continuare ad avere rapporti fisici con l'altro coniuge anche se non è consenziente...... ora io mi chiedo...... ma non è una forma indiretta di violenza carnale questa?????

Se una persona si separa è perchè c'è una rottura sia mentale che fisica.... [SM=x1593246] [SM=x1593246] [SM=x1593246]

O forse ho capito male io???? [SM=g1429106]
Stufa2000
00mercoledì 24 settembre 2008 09:49
[SM=x1593246] [SM=x1593246] [SM=x1593246] [SM=x1593246] [SM=x1593246]

le motivazioni della sua scelta si conoscono?
PANTERA AFRICANA
00mercoledì 24 settembre 2008 09:54
Re:
Stufa2000, 24/09/2008 9.49:

[SM=x1593246] [SM=x1593246] [SM=x1593246] [SM=x1593246] [SM=x1593246]

le motivazioni della sua scelta si conoscono?




[SM=x1593246] [SM=x1593246] Non lo so..... però, quando c'è una richiesta di separazone... e i coniugi non sono consenzienti... la lotta diventa all'ultima carta bollata......


E' la questione dei rapporti fisici che mi da da pensare...... [SM=x1593246] [SM=x1593246]
Stufa2000
00mercoledì 24 settembre 2008 09:58
Re: Re:
PANTERA AFRICANA, 24/09/2008 9.54:




[SM=x1593246] [SM=x1593246] Non lo so..... però, quando c'è una richiesta di separazone... e i coniugi non sono consenzienti... la lotta diventa all'ultima carta bollata......


E' la questione dei rapporti fisici che mi da da pensare...... [SM=x1593246] [SM=x1593246]




io spero vivamente che tu abbia capito male [SM=g1558546]

mi sembra abbastanza inconcepibile 'sta cosa...

diciamo che non si allontana poi molto dalla prostituzione

faccio sesso con te perchè tu mi paghi il mantenimento... [SM=x1593246]

naaaaaaaaa, forse hai capito male [SM=g1358736]

cuore77
00mercoledì 24 settembre 2008 09:59
Re:
PANTERA AFRICANA, 24/09/2008 9.42:

Deve prendersi la colpa del divorzio e rinunciare al mantenimento la ex che si e' rifiutata di seguire il marito nei suoi spostamenti lavorativi e che se ne e' andata a dormire in un'altra stanza. E' quanto si evince dalla sentenza 23885 depositata il 19 settembre dalla Corte di Cassazione e con la quale e' stato respinto il ricorso di una donna che si era vista revocare il mantenimento di 3.000 euro, accordatole nel 2003 dal Tribunale di Ivrea, dalla Corte d'appello di Torino.

In particolare la prima decisione era stata cambiata perche' lei se ne era andata a dormire nella stanza del figlio e si era sempre rifiutata di seguire il marito nei suoi trasferimenti di lavoro. Due motivi sufficienti, questi, per far cambiare idea alla corte d'appello che le ha addebitato la separazione togliendole i 3.000 euro di mantenimento. Per riottenere l'assegno la donna ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo: la Prima Sezione Civile lo ha respinto condividendo la decisione dei giudici di merito che "in riferimento alla domanda di addebito" l'avevano respinta perche' alcuni comportamenti della donna "avevano determinato il fallimento dell'unione coniugale".

Fra questi, "il ripetuto rifiuto da parte della moglie di trasferirsi con il figlio da Ivrea a Reggio Emilia e poi a Firenze, citta' in cui egli doveva permanere per gran parte della settimana per via della sua attivita' lavorativa"; e poi "l'iniziativa della moglie di dormire nella stanza del figlio e non piu' con lui".




Su questo sono d'accordo.

Ma la storia dei rapporti fisici dove l'hai letta?
PANTERA AFRICANA
00mercoledì 24 settembre 2008 10:00
Re: Re: Re:
Stufa2000, 24/09/2008 9.58:




io spero vivamente che tu abbia capito male [SM=g1558546]

mi sembra abbastanza inconcepibile 'sta cosa...

diciamo che non si allontana poi molto dalla prostituzione

faccio sesso con te perchè tu mi paghi il mantenimento... [SM=x1593246]

naaaaaaaaa, forse hai capito male [SM=g1358736]





[SM=g1358736] Guarda io lo spero... il fatto è che non riesco a reperire il testo integrale della sentenza, e il giornalista ha detto che nel testo della sentenza si riportano delle norme che fanno riferimento ai doveri dei coniugi in caso di richiesta di divorzio!!!!


PANTERA AFRICANA
00mercoledì 24 settembre 2008 10:04
Re: Re:
cuore77, 24/09/2008 9.59:




Su questo sono d'accordo.

Ma la storia dei rapporti fisici dove l'hai letta?




Lo ha detto il giornalista.. l'ho scritto nel post precedente!

Io però non sono nemmeno daccordo sul fatto di dover per forza seguire il marito nei suoi spostamenti... ci sono tante coppie che vivono un rapporto a distanza.... secondo me è una forma di egoismo ... pensaci un pochetto ..... [SM=x1593246] [SM=x1593246] [SM=x1593246] .....
PANTERA AFRICANA
00mercoledì 24 settembre 2008 10:12
Trovata!!!!! Un secondo che la leggo!!!
Cassazione - Sezione prima - sentenza 1 luglio - 19 settembre 2008, n. 23885
Presidente Luccioli - Relatore Giancola

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6-7.02.2003, il Tribunale di Ivrea dichiarava la separazione consensuale dei coniugi V. N. ed E. B., ricorrente, respingeva le reciproche domande di addebito della separazione ed imponeva al N. di corrispondere alla moglie per il suo mantenimento l’assegno mensile rivalutabile di euro 3.000,00, preso anche atto che il medesimo N. manteneva direttamente il figlio A., non più convivente con la madre, divenuto nel frattempo maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Con sentenza del 14.04-6.05.2004, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata in via principale dal N. ed in via incidentale dalla B., addebitava a costei la separazione, dichiarava che il marito nulla doveva per il mantenimento della moglie, confermava nel resto l’impugnata sentenza e compensava le spese processuali.
La Corte di merito osservava e riteneva, tra l’altro e per quanto ancora rileva:
che fosse infondato il motivo di appello incidentale della B. inerente al diniego di addebito della separazione al marito, con censure limitate al profilo delle violenze subite nell’ultimo periodo di convivenza coniugale ed alle iniziative d’indole patrimoniale adottate dal coniuge in pendenza del giudizio di separazione
che in riferimento alla domanda di addebito della separazione alla moglie, il N. aveva enucleato i seguenti comportamenti che a suo parere avevano determinato il fallimento dell’unione coniugale:
a. il ripetuto rifiuto della moglie di trasferirsi con il figlio da omissis a omissis e poi a omissis, città in cui egli doveva permanere per gran parte della settimana in ragione della sua attività lavorativa
b. di contro, i soggiorni della moglie per lunghi periodi da sola nella sua casa di omissis in omissis, con affidamento del figlio alle cure dei parenti
c. l’iniziativa della moglie, antecedente di due anni l’introduzione del giudizio di separazione, di dormire nella stanza del figlio e non più con lui
che la sentenza di primo grado, pur avendo ritenuto sostanzialmente provate le circostanze di addebito dedotte dal N., peraltro riferite concordemente da più testimoni, aveva escluso il nesso causale, ossia che ad esse fosse riconducibile la intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale
che tale valutazione non potesse essere confermata dal momento che si poneva in contrasto con le risultanze processuali e con le normali regole di esperienza
che i testimoni escussi (N. E., N. D., B. F. e N. A.) avevano tutti concordemente dichiarato che il problema (del trasferimento) era stato oggetto di frequenti discussioni tra i coniugi, caratterizzate dalle continue richieste del marito di mantenere unita la famiglia e dai sistematici rifiuti della moglie
che il contegno della B. ingiustificatamente oppositivo al trasferimento e ostativo a rapporti fisici con il marito non poteva costituire espressione di situazioni “concordate o accettate (e comunque risalenti nel tempo)”, ma causa principale di progressivo ed insanabile distacco, disagio, incomprensione e lontananza affettiva tra i coniugi
che tale conclusione trovava conforto anche nell’evoluzione temporale degli eventi, dal momento che il giudizio di separazione era stato introdotto dalla B. nel gennaio del 1997 e che la stessa aveva ammesso che gli episodi di violenza in suo danno da parte del coniuge, i quali apparivano effetto di “forte e sottile provocazione architettata dalla moglie”, erano avvenuti nel luglio del 1996, quindi in epoca successiva a quella del suo ripudio del marito, attuato in provata epoca anteriore di due anni all’inizio del suddetto processo
che diretta conseguenza dell’addebito della separazione era l’esclusione del diritto della B. di ottenere dal coniuge un assegno di mantenimento.
Avverso questa sentenza la B. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 28.04.2005 ed illustrato in memoria. Il N. ha resistito con controricorso notificato il 27.05.2005.


Motivi della decisione

Con il ricorso la B. denunzia:
Violazione di legge con riferimento agli artt. 151-156 c.c. - art. 360 n. 3 c.p.c.
Omessa valutazione delle risultanze processuali con riferimento all’art. 116 c.p.c. - art. 360 n. 3 c.p.c.
Difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia - art. 360 n. 5 c.p.c.
La ricorrente si duole, in sintesi, che la Corte distrettuale
A) abbia omesso di valutare e comunque travisato le risultanze istruttorie, correttamente, invece, a suo parere analizzate dai primi giudizi, ed in particolare
che in ordine alla questione del trasferimento familiare ad omissis, abbia contraddetto la valutazione dei giudici di primo grado, secondo la quale le deposizioni dei testi (N. A., N. E., N. D. e B. F.) erano generiche e facevano propendere per un fisiologico disagio coniugale e comunque per una soluzione concordata dalla coppia, forse a causa dei continui mutamenti della sede di lavoro
che non abbia considerato né che il marito non aveva palesato nemmeno ai suoi familiari d’origine alcun disagio per il diniego opposto dalla moglie al trasferimento nelle diverse sue sedi lavorative né il suo emerso e palesato disagio affettivo
che abbia affermato, senza riscontro probatorio, che “i testimoni escussi hanno... concordemente dichiarato che il problema era oggetto di frequenti discussioni tra i coniugi, che erano caratterizzate dalle continue richieste del marito di mantenere unita la famiglia e dai sistematici rifiuti della moglie”
che abbia valorizzato deposizioni testimoniali de relato, prive di elementi di riscontro
che non abbia considerato il suo comportamento del tutto aderente ai doveri familiari, quale evidenziato dalle deposizioni rese dai testi M., G. e B., per le quali anche le sue permanenze in omissis non avevano concretizzato, nemmeno per il profilo affettivo, un allontanamento dal marito e dal figlio
che abbia travisato le deposizioni testimoniali in punto di sue ragioni dell’accudimento in via esclusiva del figlio e delle sue “lunghe” permanenze a omissis ed abbia valorizzato le generiche dichiarazioni del figlio inerenti al suo rifiuto di condividere con il marito il talamo coniugale, dichiarazioni che, invece, in primo grado erano state valutate come neutre
B) abbia erroneamente applicato l’art. 51 c.c. relativamente al presupposto per l’addebito, secondo cui la frattura del vincolo di affezione matrimoniale deve essere in diretto nesso causale con il denunziato (in questo caso neppure provato) profilo di censura in capo ad uno dei coniugi
C) abbia omesso di analizzare le risultanze processuali a sostegno del proprio appello incidentale inerente al rigetto della domanda di addebito della separazione al marito ed in particolare
di dare credito alle deposizioni testimoniali da cui emergevano l’assenza del N. quale padre e marito, il suo marcato distacco affettivo ed il suo progressivo disinteresse per la moglie, i litigi con violenze ai suoi danni, il depauperamento economico dei familiari e le sue relazioni extraconiugali
di valorizzare il pervicace contegno del coniuge, pur successivo all’inizio del giudizio di separazione, volto al progressivo impoverimento della moglie, con iniziative puntualmente riferite e valutabili ai fini dell’addebito
di considerare che per le violenze attuate in suo danno il N. era stato condannato in sede penale, con sentenza ormai passata in giudicato, che smentivano l’ipotesi della provocazione.

Occorre premettere che, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, il gravame proposto dalla B. attiene anche alla statuizione di accoglimento della domanda di addebito della separazione formulata dal N. ed al conseguente diniego di assegno di mantenimento in suo favore, come chiaramente evidenziato dalla rubrica e dall’illustrazione dei motivi del ricorso, cui unicamente si deve avere riguardo per definire l’ambito dell’impugnazione, alcun rilievo limitativo potendo al riguardo assumere l’incompleta trascrizione del dispositivo della sentenza impugnata, richiamato nella premessa del medesimo atto ed evidentemente frutto di mero errore materiale.
Peraltro, le censure dedotte dalla B. sono in parte inammissibili ed in parte non fondate.
In primo luogo la ricorrente avversa l’apprezzamento, istituzionalmente riservato al giudice di merito (200609877) ed ampiamente e logicamente argomentato, circa la sua responsabilità nel determinarsi della crisi coniugale, con inammissibili critiche generiche ed apodittiche e censure di merito non corredate dalla trascrizione integrale del contenuto delle deposizioni testimoniali che si assumono neglette o travisate o de relato, di cui è, quindi, così impedita ogni verifica, pure di decisività.
Inoltre, dal contenuto della pronuncia impugnata non risulta affatto tralasciata né la prescritta valutazione globale dei reciproci reprensibili contegni, ivi compresi, quindi, quelli tenuti dal N., di cui si evidenziano anche le dinamiche ed i riferimenti temporali, né la verifica del nesso di causalità con il fallimento dell’unione coniugale, che, anzi, appare essere stato oggetto di analisi particolarmente puntuale ed approfondita e di ampia e logica motivazione quanto alla relativa conclusione di sussistenza con i contegni tenuti dalla B.
D’altra parte, come noto (in tema, tra le altre, Cass. 199706566), una volta iniziato il giudizio di separazione e cessata di fatto la convivenza, non possono logicamente più assumere autonomo rilievo i comportamenti successivi del coniuge separato, anche se, in ipotesi, idonei a giustificare una dichiarazione di addebitabilità, posto che l’addebito trova la sua collocazione esclusivamente nel quadro della separazione, come responsabilità causativa dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e non ha quindi ragion d’essere allorché la convivenza è cessata.
Conclusivamente il ricorso della B. deve essere respinto.
Giusti motivi, essenzialmente desunti dalla natura della controversia e dalle peculiarità della vicenda, consigliano la compensazione integrale delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Stufa2000
00mercoledì 24 settembre 2008 10:31
non c'ho capito molto [SM=g1429469]

però non mi sembra si parli di doveri cogniugali in istanza di divorzio

per il resto... non vedo perchè vivere separati se questo pesa ad uno dei due...

cuore77
00mercoledì 24 settembre 2008 13:58
Re:
PANTERA AFRICANA, 24/09/2008 9.48:

Ma la cosa che mi ha lasciato più perplessa è stato il sentire dire che in fase di separazione, qual'ora non si voglia perdere il diritto al mantenimento, il coniuge offeso deve continuare ad avere rapporti fisici con l'altro coniuge anche se non è consenziente...... ora io mi chiedo...... ma non è una forma indiretta di violenza carnale questa?????

Se una persona si separa è perchè c'è una rottura sia mentale che fisica.... [SM=x1593246] [SM=x1593246] [SM=x1593246]

O forse ho capito male io???? [SM=g1429106]




Maria,ho riletto dieci volte la sentenza ma non riesco a trovare conferma -in essa- di quanto da te riportato [SM=x1593246]

I "presunti" episodi di violenza risalgono ai due anni antecedenti l'instaurazione del giudizo di separazione... [SM=x1593246] e non al periodo relativo alla sua pendenza [SM=x1593246]

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